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Il Decreto semplificazioni diventa legge: come cambia l’articolo 80 del Codice Appalti

Cosa cambia per l’edilizia nel settore appalti

Il 7 febbraio la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il ” Decreto Semplificazioni ” che era già stato approvato dal Senato lo scorso 29 gennaio con un nuovo titolo. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”. La novità più importante è senza dubbio l’introduzione di una norma di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, modificando l’articolo 80 del Codice dei contratti in materia di motivi di esclusione.

Ecco come cambia l’articolo 80

Con una modifica al Codice degli appalti vengono riviste le cause di esclusione per gravi illeciti professionali, allineandole alle direttive Ue. Nello specifico viene cambiato l’articolo 80, comma 5, lettera d) del Codice dei contratti, che disciplina i motivi di esclusione dalle gare. In realtà era una misura già prevista dal decreto legge e che non ha subìto modifiche in fase di conversione. Prima dell’approvazione del decreto legge Semplificazioni, il Codice dei contratti prevedeva, puramente a titolo esemplificativo, alcune condizioni per le quali la stazione appaltante avrebbe potuto escludere un operatore economico dalla partecipazione ad una gara, dopo aver dimostrato con mezzi adeguati la sua condotta illecita. Ma l’elenco delle cause di esclusione per gravi illeciti professionali, contenute alla lettera c) del comma 5, era stato considerato non tassativo dal Consiglio di Stato (sentenza 2 marzo 2018, numero 1299). Adesso, con il decreto Semplificazioni e con la legge di conversione, il suddetto testo viene allineato alla direttiva europea 2014/24/Ue. Le cause di esclusione vengono elencate in modo diverso, in particolare viene corretta l’indicazione introduttiva che rendeva l’elenco delle cause di esclusione esemplificativo e non tassativo.

Decreto semplificazioni, i motivi di esclusione

L’attuale testo prevede che la stazione appaltante possa escludere un operatore economico purché dimostri, con mche quest’ultimo si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali. C’è di più. Con l’aggiunta delle nuove lettere c-bis) e c-ter), l’articolo permette alle stazioni appaltanti di applicare il proprio veto anche in altri casi specifici. L’esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto è infatti prevista anche nei seguenti casi:

  • Qualora l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante. Se ha cercato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti. Se queste sono suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione.
  • Qualora l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Su tali circostanze la stazione appaltante deve motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

Gli emendamenti al Decreto semplificazioni

È inoltre importante ricordare che già al Senato, in seguito alle perplessità manifestate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, erano stati tagliati numerosi emendamenti in materia di edilizia e lavori pubblici. Gli stessi, approvati dalle commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori Pubblici di Palazzo Madama, erano stati fortemente criticati dal Consiglio nazionale degli architetti. Alla notizia della bocciatura degli emendamenti incriminati il, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ha espresso tutta la sua soddisfazione, parlando di semplificazioni edilizia illusorie.

Le dichiarazioni del Consiglio Nazionale degli Architetti

“Non è possibile modificare leggi di settore specifiche come il testo unico sull’edilizia ed il Codice dei contratti con leggi omnibus prive di una visione organica dei temi trattati. – Ha dichiarato il presidente Giuseppe Cappochin – Gli emendamenti contestati non avendo un senso logico avrebbero finito per paralizzare, anziché semplificare, le procedure nell’ambito dell’edilizia e dei lavori pubblici”. Cappochin ha poi ribadito che “per rilanciare questi settori, così importanti per l’economia del Paese, sono necessarie riforme organiche, condivise con gli addetti ai lavori. È necessario puntare a restituire centralità al progetto di architettura nei processi di trasformazione del territorio, ad un efficace snellimento delle procedure in edilizia. Si deve garantire maggiore trasparenza negli affidamenti e bisogna aprire il mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio piccole, in linea con le direttive comunitarie”.