Ecco tutti i chiarimenti per usufruire dell’agevolazione fiscale
Abbiamo già parlato di edilizia , bonus e agevolazioni fiscali. È subito bene chiarire che, in questo caso, l’agevolazione fiscale del 50% spetta per i box e i posti auto realizzati “ex-novo” dall’impresa. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con l’interpello 6/2018: non è riconosciuto nessun bonus nel caso in cui l’impresa abbia ricavato il box o il posto auto da un immobile preesistente.
Il chiarimento è stato reso necessario da una troppo superficiale interpretazione del termine “realizzazione” . Ai più poteva sembrare che qualsiasi operazione di edilizia inerente la costruzione o la modifica di un box o posto auto potesse far riferimento agli sgravi fiscali previsti dal D.L. n. 83 del 22 giugno 2012. Ma come anticipato così non è. Spieghiamo allora quali sono le condizioni e i requisiti necessari per la concessione dell’agevolazione. E partiamo proprio dall’individuazione del decreto che la determina.
Il decreto che stabilisce il bonus
Già l’art. 16-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, prevede la detrazione dall’imposta lorda del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Si riferisce a spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati interventi di recupero.
Il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 ha poi innalzato la misura della detrazione dal 36 al 50%. E lo stesso ha fatto per l’ammontare delle spese ammissibili alla detrazione, il cui limite è di euro 96.000 invece di euro 48.000. Con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 queste maggiori agevolazioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2018. La detrazione Irpef del 50% per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali. Ma quando l’agevolazione viene riconosciuta?
Criteri e condizioni per l’assegnazione del bonus box e posti auto
L’assegnazione del bonus è ammessa:
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione);
- per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune ( è necessario l’esistenza di un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa).
La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che vi sia una apposita attestazione rilasciata dal costruttore. La detrazione non si calcola sul prezzo di vendita, ma spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione che devono essere dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
La concessione dell’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:
- deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
- deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente. (Se il parcheggio è in corso di costruzione, è necessario creare un vincolo di pertinenzialità con l’abitazione);
- l’impresa costruttrice deve documentare i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non agevolabili).
Alcuni esempi particolari per la realizzazione di box e posti auto
Se viene acquistata contemporaneamente casa e box con unico atto notarile, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato. La detrazione è riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima dell’atto notarile o in assenza, di un preliminare d’acquisto registrato, in cui è indicato il vincolo pertinenziale.
Nel caso in cui la vendita sia preceduta dal compromesso, la detrazione spetta solo se il preliminare di acquisto è registrato e se da esso emerge il vincolo pertinenziale con l’edificio abitativo. Per le assegnazioni di box e alloggio da parte di cooperative edilizie di abitazione, la detrazione spetta anche per gli acconti pagati con bonifico dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione.
Se il box auto acquistato dal contribuente deriva da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da un intervento di “nuova costruzione”, la spesa non risulta detraibile.
Documentazione necessaria per usufruire della detrazione
Per sapere di quale di documentazione il proprietario deve essere in possesso per poter usufruire del bonus importante fare una distinzione. Se questi , infatti, ha acquistato un box auto, deve avere:
- atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, da cui risulti la pertinenza;
- dichiarazione del costruttore, con l’indicazione dei costi di costruzione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Se invece si tratta della costruzione del box pertinenziale allora bisogna presentare:
- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenza con l’abitazione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione. La stessa,comunque, spetta
anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, in tal caso nella fattura dovrà essere annotata la percentuale di spesa da questo sostenuta.
Conclusioni
Il termine “realizzazione” di autorimesse o posti auto deve essere sempre inteso come esecuzione di un intervento “ex novo”.
L’impresa che vende il box auto deve averlo realizzato dal nulla per la prima volta. Nel caso in cui l’autorimessa sia stata ricavata da un edificio già esistente, non sono riconosciute detrazioni.
Per usufruire della detrazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo.